L’organizzazione del torneo – la predisposizione delle tracce
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TRACCE E PER LA REDAZIONE DELLA TRACCE
Art. 1 La Commissione Tracce
- E’ organizzata in due sottocommissioni: una per le tracce di area civilistica, una per le tracce di area penalistica.
- La Commissione Tracce ha il compito di ricevere, esaminare e integrare/modificare – a suo insindacabile giudizio - le tracce proposte da tutte le scuole forensi che partecipano al torneo, secondo le norme del presente regolamento e destinate ad essere utilizzate per la competizione.
- La Commissione Tracce nell’espletamento della propria attività dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel successivo art. 2 del presente regolamento.
Art. 2 Criteri per la redazione delle tracce
- Ciascuna Scuola partecipante al Torneo proporrà una traccia in materia di diritto civile e una traccia in materia di diritto penale.
- Ogni traccia sarà redatta ed elaborata in modo tale che la discussione possa essere articolata secondo lo schema tipico della retorica classica di cui si dirà e conseguentemente valutata dalla giuria secondo le linee guida e la griglia di valutazione stabilita dal comitato organizzatore del torneo.
- La traccia relativa all’area civilistica dovrà riguardare un caso giudiziario che abbia, quali protagonisti, un solo attore ed una sola parte convenuta.
- La traccia dovrà riassumere l'attività svolta nel corso del giudizio di primo grado: in particolare, la discussione dovrà riguardare esclusivamente un giudizio di primo grado ed il merito della vicenda oggetto della traccia; pertanto non saranno consentite tracce riguardanti un giudizio di appello ed indicazioni su eventuali questioni preliminari affrontate e decise nel corso della istruttoria, per evitare di appesantire la discussione con il riferimento alle predette questioni.
- Al fine di evitare posizioni non equilibrate dal punto di vista delle attività espositive/difensive, la traccia dovrà riguardare – possibilmente – questioni oggetto di pronunce controverse della giurisprudenza di legittimità che dovranno essere indicate a titolo esemplare in calce al testo nella misura di massimo due riferimenti giurisprudenziali tratti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
- Il ruolo di ciascuna parte dovrà essere ben definito e descritto in merito a tutte le circostanze del fatto che abbiano rilievo giuridico in relazione alla fattispecie oggetto della traccia.
- Laddove l’estensore lo ritenga opportuno dovranno essere indicati con precisione i mezzi di prova e brevemente descritti nel loro contenuto. (Laddove si faccia riferimento a CTU dovrà essere prevista anche la presenza di Ct di parte, per ciascuna delle parti).
- Ogni traccia dovrà recare, in calce, i riferimenti giurisprudenziali principali (ad esempio, quelli inerenti l'orientamento contrastante delle sezioni semplici della Corte di Cassazione): ciascuna squadra potrà poi individuare ulteriori riferimenti giurisprudenziali utili alla difesa del proprio assistito.
- La traccia relativa all’area penalistica dovrà riguardare un caso giudiziario che abbia, quali protagonisti, un solo imputato ed una sola parte civile.
- La traccia dovrà riassumere l'attività svolta nel corso del giudizio di primo grado: in particolare, la discussione dovrà riguardare esclusivamente un giudizio di primo grado ed il merito della vicenda oggetto della traccia; pertanto non saranno consentite tracce riguardanti un giudizio di appello ed indicazioni su eventuali questioni preliminari affrontate e decise nel corso della istruttoria dibattimentale, per evitare di appesantire la discussione con il riferimento alle predette questioni.
- In particolare, la traccia dovrà riguardare – possibilmente – questioni oggetto di pronunce controverse della giurisprudenza di legittimità che dovranno essere indicate a titolo esemplare in calce al testo nella misura di massimo due riferimenti giurisprudenziali tratta dalla giurisprudenza della corte di cassazione
- Ciascuna parte – imputato e parte civile – dovrà essere ben definita in merito a tutte le circostanze del fatto che abbiano rilievo giuridico in relazione alla fattispecie oggetto della traccia (elementi costitutivi del reato, danno patito).
- La traccia dovrà contenere il capo d'imputazione, redatto secondo lo schema tipico del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio, con indicazione delle norme del codice penale o della legge penale speciale che si assumono violate e le eventuali circostanze aggravanti.
- Il capo d'imputazione non sarà vincolante per le parti: in particolare, il Difensore dell'imputato potrà ritenere conforme alla propria strategia difensiva proporre una diversa – e più favorevole – qualificazione giuridica del fatto.
- La traccia dovrà riassumere, in forma discorsiva, le prove assunte nel giudizio di primo grado. In particolare, saranno ammessi soltanto i seguenti mezzi di prova: documenti, testimonianze e consulenze tecniche ma, per queste ultime, solo a condizione che vi sia indicata (con le re- lative risultanze in sintesi) una consulenza tecnica del Pubblico Ministero o della Difesa di parte civile ed una consulenza tecnica della Difesa dell'imputato.
- Ogni traccia dovrà recare, in calce, i riferimenti giurisprudenziali principali (ad esempio, quelli inerenti l'orientamento contrastante delle sezioni semplici della Corte di Cassazione): ciascuna squadra potrà individuare ulteriori riferimenti giurisprudenziali utili alla difesa del proprio assistito.
- Per ogni traccia dovranno essere sviluppate le linee difensive sia quanto alla posizione dell’attore che del convenuto, dell’imputato e della parte civile.
- Non saranno ammessi – pena la sconfitta a tavolino della disputa – riferimenti a mezzi di prove non espressamente indicati nella traccia.
- Il presente regolamento può essere modificato dal Comitato Organizzatore del torneo.
2.1 Traccia in materia civilistica
2.2 Traccia in materia penalistica
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