L’organizzazione del torneo – la predisposizione delle tracce

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TRACCE E PER LA REDAZIONE DELLA TRACCE

Art. 1 La Commissione Tracce

  1. E’ organizzata in due sottocommissioni: una per le tracce di area civilistica, una per le tracce di area penalistica.
  2. La Commissione Tracce ha il compito di ricevere, esaminare e integrare/modificare – a suo insindacabile giudizio - le tracce proposte da tutte le scuole forensi che partecipano al torneo, secondo le norme del presente regolamento e destinate ad essere utilizzate per la competizione.
  3. La Commissione Tracce nell’espletamento della propria attività dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel successivo art. 2 del presente regolamento.

Art. 2 Criteri per la redazione delle tracce

  1. Ciascuna Scuola partecipante al Torneo proporrà una traccia in materia di diritto civile e una traccia in materia di diritto penale.
  2. Ogni traccia sarà redatta ed elaborata in modo tale che la discussione possa essere articolata secondo lo schema tipico della retorica classica di cui si dirà e conseguentemente valutata dalla giuria secondo le linee guida e la griglia di valutazione stabilita dal comitato organizzatore del torneo.
  3. 2.1 Traccia in materia civilistica

    • La traccia relativa all’area civilistica dovrà riguardare un caso giudiziario che abbia, quali protagonisti, un solo attore ed una sola parte convenuta.
    • La traccia dovrà riassumere l'attività svolta nel corso del giudizio di primo grado: in particolare, la discussione dovrà riguardare esclusivamente un giudizio di primo grado ed il merito della vicenda oggetto della traccia; pertanto non saranno consentite tracce riguardanti un giudizio di appello ed indicazioni su eventuali questioni preliminari affrontate e decise nel corso della istruttoria, per evitare di appesantire la discussione con il riferimento alle predette questioni.
    • Al fine di evitare posizioni non equilibrate dal punto di vista delle attività espositive/difensive, la traccia dovrà riguardare – possibilmente – questioni oggetto di pronunce controverse della giurisprudenza di legittimità che dovranno essere indicate a titolo esemplare in calce al testo nella misura di massimo due riferimenti giurisprudenziali tratti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
    • Il ruolo di ciascuna parte dovrà essere ben definito e descritto in merito a tutte le circostanze del fatto che abbiano rilievo giuridico in relazione alla fattispecie oggetto della traccia.
    • Laddove l’estensore lo ritenga opportuno dovranno essere indicati con precisione i mezzi di prova e brevemente descritti nel loro contenuto. (Laddove si faccia riferimento a CTU dovrà essere prevista anche la presenza di Ct di parte, per ciascuna delle parti).
    • Ogni traccia dovrà recare, in calce, i riferimenti giurisprudenziali principali (ad esempio, quelli inerenti l'orientamento contrastante delle sezioni semplici della Corte di Cassazione): ciascuna squadra potrà poi individuare ulteriori riferimenti giurisprudenziali utili alla difesa del proprio assistito.

    2.2 Traccia in materia penalistica

    • La traccia relativa all’area penalistica dovrà riguardare un caso giudiziario che abbia, quali protagonisti, un solo imputato ed una sola parte civile.
    • La traccia dovrà riassumere l'attività svolta nel corso del giudizio di primo grado: in particolare, la discussione dovrà riguardare esclusivamente un giudizio di primo grado ed il merito della vicenda oggetto della traccia; pertanto non saranno consentite tracce riguardanti un giudizio di appello ed indicazioni su eventuali questioni preliminari affrontate e decise nel corso della istruttoria dibattimentale, per evitare di appesantire la discussione con il riferimento alle predette questioni.
    • In particolare, la traccia dovrà riguardare – possibilmente – questioni oggetto di pronunce controverse della giurisprudenza di legittimità che dovranno essere indicate a titolo esemplare in calce al testo nella misura di massimo due riferimenti giurisprudenziali tratta dalla giurisprudenza della corte di cassazione
    • Ciascuna parte – imputato e parte civile – dovrà essere ben definita in merito a tutte le circostanze del fatto che abbiano rilievo giuridico in relazione alla fattispecie oggetto della traccia (elementi costitutivi del reato, danno patito).
    • La traccia dovrà contenere il capo d'imputazione, redatto secondo lo schema tipico del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio, con indicazione delle norme del codice penale o della legge penale speciale che si assumono violate e le eventuali circostanze aggravanti.
    • Il capo d'imputazione non sarà vincolante per le parti: in particolare, il Difensore dell'imputato potrà ritenere conforme alla propria strategia difensiva proporre una diversa – e più favorevole – qualificazione giuridica del fatto.
    • La traccia dovrà riassumere, in forma discorsiva, le prove assunte nel giudizio di primo grado. In particolare, saranno ammessi soltanto i seguenti mezzi di prova: documenti, testimonianze e consulenze tecniche ma, per queste ultime, solo a condizione che vi sia indicata (con le re- lative risultanze in sintesi) una consulenza tecnica del Pubblico Ministero o della Difesa di parte civile ed una consulenza tecnica della Difesa dell'imputato.
    • Ogni traccia dovrà recare, in calce, i riferimenti giurisprudenziali principali (ad esempio, quelli inerenti l'orientamento contrastante delle sezioni semplici della Corte di Cassazione): ciascuna squadra potrà individuare ulteriori riferimenti giurisprudenziali utili alla difesa del proprio assistito.
  4. Per ogni traccia dovranno essere sviluppate le linee difensive sia quanto alla posizione dell’attore che del convenuto, dell’imputato e della parte civile.
  5. Non saranno ammessi – pena la sconfitta a tavolino della disputa – riferimenti a mezzi di prove non espressamente indicati nella traccia.
  6. Il presente regolamento può essere modificato dal Comitato Organizzatore del torneo.

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